STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 7 gennaio 2026
OGGETTO: Riduzione premi INAIL.
Spettabile Azienda,
l’INAIL, con 2 distinti provvedimenti, informa circa la possibilità di prevedere specifiche riduzioni dei premi assicurativi per il 2026 e per le aziende artigiane. Con la circolare n. 53/2025 l’Istituto indica la misura della riduzione per il 2026 da applicarsi ai soli premi non revisionati.
Di seguito le principali indicazioni fornite.
Ambito di applicazione della riduzione per l’anno 2026
Per l’anno 2026 la riduzione dei premi e contributi dovuti si applica esclusivamente:
− ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
− ai contributi assicurativi della gestione agricoltura riscossi in forma unificata dall’Inps.
Si precisa che la riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2026, l’aggiornamento delle relative tariffe.
Indici di Gravità Medi per il triennio 2026-2028 e misura della riduzione percentuale per il 2026
Con la deliberazione, approvata con D.I. 30 settembre 2025, sono stati fissati gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2026-2028, da utilizzare per l’applicazione della riduzione in argomento ai soli premi e contributi sopra indicati, per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.
Per l’anno 2026 la riduzione dei premi e dei contributi di cui all’art. 1, comma 128, Legge n. 147/2013, è stata fissata nella misura pari al 13,02%.
Criteri di applicazione della riduzione
I criteri e le modalità di applicazione della riduzione sono stati stabiliti dal D.I. 22 aprile 2014 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Come specificato nella circolare INAIL n. 25/2014 e nella circolare congiunta INAIL n. 32/2014 e INPS n. 83/2014, riguardante i contributi in agricoltura, sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio.
Attività iniziata da oltre un biennio
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio si applica il criterio del confronto tra l’Indice di Gravità Medio (IGM) e l’Indice di Gravità Aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42, D.P.R. n. 1124/1965, e per i contributi della Gestione agricoltura.
Per il 2026 si applicano gli Indici di Gravità Medi valevoli per il triennio 2026-2028 aggiornati con la deliberazione del CdA INAIL n. 128/2025, approvata dal D.I. 30 settembre 2025. Per l’anno 2026, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2024.
Attività iniziata da non oltre un biennio
In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La domanda di riduzione dev’essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività. Per fruire della riduzione sui premi speciali unitari dovuti per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive gli interessati (possessori di apparecchi radiologici e sostanze radioattive) devono presentare la domanda con il servizio online “Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali”, disponibile in www.inail.it – servizi online.
Per il settore agricoltura, la domanda dev’essere presentata dagli interessati compilando l’apposito modulo di domanda “Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura” pubblicato in: www.inail.it - atti e documenti - moduli e modelli – assicurazione - premio assicurativo.
Il modulo dev’essere trasmesso tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale per l’organizzazione digitale dcod@postacert.inail.it, che provvede a inserire l’avente diritto negli elenchi, da comunicare all’INPS, dei soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione.
Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2026, le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2024.
Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2026 nella nuova misura del 13,02% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.
Riduzione premi artigiani 2025
Il D.I. Lavoro/Economia del 22 settembre 2025 recepisce la deliberazione INAIL relativa alla riduzione dei premi assicurativi per le imprese artigiane che risultino:
− in regola con gli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro;
− prive di infortuni nel biennio precedente, ai sensi dell’art. 1, commi 780 e 781, Legge n. 296/2006.
Per l’anno 2025, la riduzione del premio assicurativo sarà pari al 5,07%.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl

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